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I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, ne' assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 13 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art33 · fonte del testo

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