Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo". Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche".

Testo vigente dal 12 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-12;74~art11 · fonte del testo

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