Art. 2 — Azione di restituzione
Articolo abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 1999
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 1999. 188 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
tolto: a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
tolto: b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
tolto: c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art2 · fonte del testo
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