Art. 10 — Consegna o acquisizione del bene restituito
Articolo abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicita'. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale piu' opportuno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art10 · fonte del testo
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