Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Prescrizione per l'azione del contribuente (articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
[2]1. L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
