Art. 14 — Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio

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Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennita', sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art14 · fonte del testo

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