Art. 14 — Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio

((Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11)).

Testo vigente dal 20 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al tolto: Fondo aggiunto: fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione tolto: e di indennita', sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia tolto: e aggiunto: ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art14 · fonte del testo

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