Art. 8 — Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1982 al 17 gennaio 1991. 238 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti. Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983. I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni. In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, puo' concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni. Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art8 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.