(( Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo' essere superiore al reddito della unita' immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, ne' della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. )) I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta (( da cui si applica la deduzione)). Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione occorrente.

Testo vigente dal 1 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1991 al 1 giugno 1994. 116 parole tolte, 112 parole aggiunte.

tolto: Il reddito delle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione posseduteaggiunto: Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma … sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tolto: diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, aggiunto: per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' tolto: alle aggiunto: delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici tolto: in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetico negli edifici, tolto: e' diminuito, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 aggiunto: posti in essere nelle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, tolto: per il periodo di imposta aggiunto: sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivotolto: , di una quota pari al 25 per cento, peraggiunto: . Per ciascun periodo di impostatolto: , della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione aggiunto: la deduzione non puo' essere superiore al reddito della unita' immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, ne' della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non … dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la tolto: riduzione aggiunto: deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione occorrente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art29 · fonte del testo

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