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In conformita' a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

  • a)esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
  • b)esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  • c)approva in apposite sessioni con periodicita' da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;
  • d)esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;
  • e)esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;
  • f)contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;
  • g)puo' formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalita' previste per la propria iniziativa legislativa;
  • h)compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;
  • i)ha l'iniziativa legislativa;
  • l)esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 13 aprile 2011

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art10 · fonte del testo

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