[1]Le spese di cui all'articolo 6 sono ripartite, in mancanza di apposite convenzioni, fra i titolari del diritto di palco assegnando a ciascuno una quota proporzionale al valore del suo diritto.

[2]Tale valore si determina in base al reddito accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati.

[3]In mancanza di accertamento dell'imponibile, il valore e' stabilito mediante perizia da ordinarsi dal presidente del Tribunale, previa citazione di tutti gli interessati, tenendo conto dall'ampiezza e dell'ubicazione dei singoli palchi, dei relativi accessori e di ogni altro elemento di stima.

[4]I contributi di cui al secondo comma dell'articolo 4 devono essere proporzionati al valore di ciascun palco in relazione al valore dell'edificio che forma oggetto dell'assicurazione.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art8 · fonte del testo

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