[1]Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedono possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il, diritto di rivalsa.

[2]Il titolare del diritto di palco puo' liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.

[3]Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui puo' essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.

[4]I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art4 · fonte del testo

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