Art. 33 — Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il sorteggio dei giudici aggregati e' fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente. Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica in disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art33 · fonte del testo

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