Art. 10 — Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare

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Se il pubblico ministero nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art10 · fonte del testo

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