Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

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La Corte costituzionale e' la sola competente a giudicare della validita' dei titoli dei membri della Corte stessa. I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1948 al 10 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1~art3 · fonte del testo

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