• a)I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale puo' togliere la immunita'.
  • b)I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica.
  • c)Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art4 · fonte del testo

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