Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000. Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art9 · fonte del testo

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