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Miscellanea
Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo
Legge 4 novembre 1981, n. 628
- Aggiornato al
- 6 marzo 1992
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1senza rubrica
- Art. 2Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore…
- Art. 3Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo: a) la…
- Art. 4Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato…
- Art. 5Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale…
- Art. 6Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione…
- Art. 7Chiunque contraffa, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o…
- Art. 8In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque…
- Art. 9Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le…
- Art. 10La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge…
- Art. 11Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del…
- Art. 12La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta…
