Testo vigente dal 6 marzo 1992
Norme correlate
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 6 Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo
- Art. 8 Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo
- Art. 60 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni prodotti agro-alimentari
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1981
Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1981 al 6 marzo 1992. 97 parole tolte.
tolto: La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo" e' riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art1 · fonte del testo
