[1]In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici per adeguarli alle esigenze delle aziende dipendenti, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su conforme parere del consiglio di amministrazione, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facolta', nell'ambito di ciascuna carriera, di effettuare spostamenti di posti da un ruolo ad altro a parita' di posizioni. Quando si tratti di provvedimento riguardante il personale degli uffici locali e delle agenzie deve essere sentita anche la commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie. Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna carriera e nel limite complessivo della relativa spesa. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei passaggi a ruoli di esercizio e tecnici delle carriere esecutive ed ausiliarie dei ruoli del personale di archivio, e del personale dei servizi di anticamera e viceversa, la corrispondenza delle qualifiche e' determinata come segue: Carriera esecutiva capo ufficio o equiparato........................ archivista capo ufficiale di 1ª classe o equiparato.............. primo archivista ufficiale di 2ª classe o equiparato.............. archivista ufficiale di 3ª classe o equiparato.............. applicato

[2]Carriera ausiliaria agente di esercizio di 1ª classe o equiparato.... commesso capo agente di esercizio di 2ª classe o equiparato.... commesso agente di esercizio di 3ª classe o equiparato.... usciere capo fattorino o equiparato........................... usciere

[3]Per il personale degli uffici locali e delle agenzie la corrispondenza delle qualifiche riguarda gli ufficiali di prima, seconda e terza classe ed il personale della carriera ausiliaria.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 370

5

La L. 12 agosto 1974, n. 370, ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "La validita' delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Testo vigente dal 8 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 8 settembre 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1974, n. 370

    La L. 12 agosto 1974, n. 370, ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "La validita' delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art46 · fonte del testo

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