Il personale, quando presti servizio presso organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - che alla data di pubblicazione della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, ovvero sia riconosciuto tale entro un anno dalla data stessa - puo' chiedere di essere collocato a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni 10, se trattasi di inidonei per causa di guerra o di servizio, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

  • a)dell'anzianita' di servizio utile a pensione e della liquidazione della pensione stessa;
  • b)dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale dei predetti organi che sia adibito, per motivi di salute, a mansioni diverse da quelle proprie del ruolo cui appartiene. Il personale femminile degli organi indicati nel primo comma, con due o piu' figli di eta' inferiore ai 14 anni, puo' avvalersi della facolta' di cui allo stesso primo comma fruendo di un aumento di servizio di anni 8. Il personale contemplato nel primo comma che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di 10 o 8 anni, venga a raggiungere detto limite di servizio entro un anno dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio. I dipendenti collocati a riposo in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi non possono conseguire una anzianita' utile a pensione ne' un numero di scatti di stipendio superiore a quelli che avrebbero raggiunti rimanendo in servizio fino ai limiti di eta' stabiliti dalle vigenti disposizioni. Al personale dichiarato inidoneo per cause comuni che non raggiunga il servizio utile per conseguire il diritto a pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purche' abbia maturato una anzianita' di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data dalla quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art47 · fonte del testo

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