I provvedimenti relativi ai movimenti degli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono disposti con l'osservanza delle procedure attualmente vigenti: dal Ministro per gli impiegati con funzioni di direttore centrale e di direttore compartimentale e di capo di ispettorato telefonico di zona; dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'Amministrazione stessa, nonche' per gli impiegati della carriera direttiva da una direzione compartimentale ad altra; dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'azienda stessa, nonche' per gli impiegati della carriera direttiva da un ispettorato di zona ad altro; dai direttori centrali del personale, nell'ambito della rispettiva Azienda, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e per i salariati degli uffici centrali, nonche' per gli impiegati delle stesse carriere e per i salariati da una direzione compartimentale ad altra e da un ispettorato di zona ad altro; dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie per il personale degli uffici medesimi, da una direzione compartimentale ad altra; dai direttori compartimentali e dai capi degli ispettorati telefonici di zona, per i dipendenti impiegati e salariati nell'ambito della rispettiva circoscrizione; dai direttori provinciali o circondariale e dai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per i dipendenti impiegati e salariati della rispettiva provincia, circondario o circoscrizione. I criteri da osservarsi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del Ministro, sono determinati dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per tutto il personale della Amministrazione medesima, e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutto il personale dell'Azienda medesima, sentita la commissione centrale del personale.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art26 · fonte del testo

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