A decorrere dall'anno 1968, per assicurare l'espletamento da parte dell'Istituto postelegrafonici delle attivita' di cui al quinto comma del precedente articolo 36, sono stanziate negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per ogni esercizio finanziario, somme pari al 50 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti a ciascuna di dette aziende:

  • a)dai canoni corrisposti dai concessionari di sale di scrittura o di banchi di vendita di carte valori postali negli edifici ad uso dei servizi postali, telegrafici e telefonici, previa detrazione dai canoni stessi del valore di affitto dei locali concessi, calcolata in base a valutazione dell'ufficio tecnico erariale;
  • b)dalla vendita effettuata dagli uffici postali, telegrafici e telefonici dei biglietti delle lotterie nazionali e simili, limitatamente al compenso suppletivo corrisposto dall'Ente gestore oltre il 10 per cento sui biglietti venduti;
  • c)dalla eventuale pubblicita' commerciale, industriale e professionale su stampati, stabili o cose delle aziende, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622 e successive modificazioni fermo restando il disposto dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 622.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art39 · fonte del testo

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