Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi. Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonche' quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica. Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. E' abrogato il comma quarto dello stesso articolo 36. A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674. Nell'ambito della gestione "attivita' sociali" dell'Istituto postelegrafonici e' istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sara' devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1989, n.355

1

La L. 25 ottobre 1989, n.355 ha disposto (con l' art. 38, comma 3) che il sesto comma del presente articolo deve essere interpretato nel senso che "il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, puo' essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario".

Testo vigente dal 8 novembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1976 al 8 novembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 ottobre 1989, n.355

    La L. 25 ottobre 1989, n.355 ha disposto (con l' art. 38, comma 3) che il sesto comma del presente articolo deve essere interpretato nel senso che "il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, puo' essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;245~art7 · fonte del testo

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