Art. 40 — Gestione case economiche
Articolo abrogato dalla l. 23 gennaio 1974, n. 15.
Abrogato dal 8 marzo 1974
Articolo abrogato dalla l. 23 gennaio 1974, n. 15.
Abrogato dal 8 marzo 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 8 marzo 1974. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e' aggiunta la seguente lettera: "i) alla gestione di case economiche di proprieta' delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende delle spese sostenute per tale gestione, secondo le modalita' e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 GENNAIO 1974, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art40 · fonte del testo
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