E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosita' al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Detto fondo e' dato: 1. - Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

  • a)dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
  • b)dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosita' di cui al presente articolo;
  • c)da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario. 2. - Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
  • a)da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, su proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
  • b)da una somma non superiore altre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario. La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' fissata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'assegno di operosita', e' corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari