Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Alle condizioni generali delle polizze ordinarie, stipulate con enti di assicurazione sulla vita da enti, societa' e privati aventi sede o residenza al 31 marzo 1941-XIX, nei territori dell'Africa Orientale Italiana e per tutta la durata della loro permanenza nei territori medesimi, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1943, n. 560
1Il Regio Decreto 22 aprile 1943, n. 560 ha disposto (con l'art. 1, lettera a)) che "Le norme contenute nella legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana, si applicano anche alle attivita' economiche esercitate in Libia, con le seguenti modificazioni: a) alla data «31 marzo 1941-XIX» indicata agli articoli 2, 24, 25 e 31, e' sostituita quella del «1° febbraio 1943-XXI». [...]"
Testo in vigore dal 2 luglio 1943 al 9 maggio 2025
