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Alle condizioni generali delle polizze ordinarie, stipulate con enti di assicurazione sulla vita da enti, societa' e privati aventi sede o residenza al 31 marzo 1941-XIX, nei territori dell'Africa Orientale Italiana e per tutta la durata della loro permanenza nei territori medesimi, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943
