Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025. 140 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In ogni caso non si avra' decadenza dal contratto nei dodici mesi successivi alla copertura prevista dall'articolo Trascorso tale termine, la garanzia rimane sospesa con facolta' all'assicurato di riattivare la polizza fino a sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1. La riattivazione ha luogo quando siano soddisfatte le altre eventuali condizioni di polizza alle quali essa e' subordinata e siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti in misura non superiore al cinque per cento, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.
tolto: Su richiesta dell'assicurato, l'ente assicuratore deve:
tolto: a) consentire che la somma complessiva dovuta per la riattivazione del contratto sia ripartita ratealmente sulle ulteriori annualita' di premio dovute per la esecuzione del contratto;
tolto: b) concedere la riduzione del capitale assicurato in relazione ai premi pagati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art27 · fonte del testo
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