Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, gli enti, le societa' e i privati esercenti attivita' economiche esclusivamente o prevalentemente in detto territorio non siano in grado di adempiere le obbligazioni contratte prima del 31 marzo 1941-XIX, l'autorita' giudiziaria puo' concedere una dilazione totale o parziale.
[2]La dilazione non puo' protrarsi oltre un anno dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente art. 1.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943
