Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il debitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, voglia ottenere la dilazione, deve, personalmente e a mezzo di amministratore, procuratore o mandatario speciale, presentare ricorso motivato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di sua residenza o, se non risiede nel Regno, quello di sua dimora. Nell'interesse degli enti o della societa', il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la propria sede o, in mancanza, una rappresentanza o dipendenza oppure, ove non abbiano sede, rappresentanza o dipendenza nel Regno, al presidente del tribunale di Roma.
tolto: Al ricorso deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione del loro domicilio e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonche' dei titoli dai quali provengono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art3 · fonte del testo
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