Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all'articolo 501 del codice penale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene ivi previste sono aumentate. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32- bis, primo comma, e 32- ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Si applica il terzo comma dell'articolo 501 del codice penale. La pena e' raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della societa', ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di societa' o enti emittenti valori mobiliari di societa' che svolgono attivita' di intermediazioni di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato e' commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-05-17;157~art5 · fonte del testo
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