Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

5

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera e)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998. 246 parole tolte.

tolto: E' istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. L'adesione al fondo e' obbligatoria per le societa' di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo e' condizionato alla dichiarazione di insolvenza. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresi' essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto al fondo stesso da parte delle medesime societa'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera e)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari