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Nei procedimenti penali sospesi ai termini del il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, qualora sia pronunziata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, ovvero sia pronunziato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto, e di due anni, se la condanna e' per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del Codice penale.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
