Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunita' economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonche' con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge. Il Governo, per concorrere alle finalita' indicate al comma 1, nonche' per valorizzare l'"Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1› agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunita' di lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunita' economica europea. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonche' per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 21 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;19~art1 · fonte del testo

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