Art. 2 (Accordo quadro)
sensi del presente Accordo si intendono per Collettivita' o Autorita' territoriali: - per quanto riguarda l'Italia: le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' le Province, i Comuni, le Comunita' montane, i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera; - per quanto riguarda l'Austria: i Laender, i Comuni e le Associazioni di Comuni.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
