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Costituzionale
Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe
Legge 9 gennaio 1991, n. 19
- Aggiornato al
- 22 febbraio 2014
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale…
- Art. 2Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di…
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956…
- Art. 5E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con…
- Art. 6Il Governo e' tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre…
- Art. 7La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire, con legge regionale, un Fondo di…
- Art. 8-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10A ciascuna delle universita' degli studi di Trieste e di Udine e' concesso un contributo…
- Art. 11Al fine di raccordare le finalita' di cui all'articolo 1 con le forme di collaborazione…
- Art. 12Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia…
- Art. 13Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla…
- Art. 14In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in…
- Art. 15Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le…
- Art. 16All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a…
