A ciascuna delle universita' degli studi di Trieste e di Udine e' concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonche' all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. Per la realizzazione delle finalita' indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Universita' di Udine e' autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui e' assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni. Le universita' degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le universita' dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio. All'Universita' degli studi di Venezia e' concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Universita' degli studi di Padova e' concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico e' assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738. Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. Per l'anno 1991 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.
Testo vigente dal 21 gennaio 1991
