Art. 19 — Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1996 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4. (( Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni. ))

Testo in vigore dal 16 aprile 1996 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1996

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1989 al 16 aprile 1996. 7 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo tolto: compenso aggiunto: corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento tolto: del compenso, aggiunto: dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi tolto: secondo e terzo dell'articolo aggiunto: 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 aggiunto: e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art19 · fonte del testo

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