Codice della proprietà industriale

Art. 95 c.p.i. — Contraffazione

Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:

  • a)la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
  • b)la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
  • c)l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art95 · fonte del testo

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