Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1976 al 30 dicembre 1979. Leggi il testo vigente →

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita' dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo. 1 La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690

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Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1-quinquies, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo".

Testo in vigore dal 10 ottobre 1976 al 30 dicembre 1979

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1976 al 10 ottobre 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690

    Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1-quinquies, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art18 · fonte del testo

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