Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così dec…
Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente legge ha per oggetto:
tolto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
tolto: b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
tolto: c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
tolto: d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
tolto: e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art1 · fonte del testo
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