Art. 29 — Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

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In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente all e azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote. L' omissione delle domande di autorizzazione, e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1990 al 1 gennaio 1993. 285 parole tolte, 80 parole aggiunte.

tolto: Ilaggiunto: In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente tolto: alle aggiunto: all e azioni o quote tolto: acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non puo' essere esercitato tolto: prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' quando questa non sia stata richiesta ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ne' prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanzaaggiunto: , la deliberazione e' impugnabile a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. tolto: La impugnazione aggiunto: L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia aggiunto: entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto tolto: di cui al comma 6 dell'articolo 27 aggiunto: indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono il tolto: quindici aggiunto: 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro tolto: sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora cio' non sia avvenuto aggiunto: i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote tolto: a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito. Nei casi diaggiunto: . L' omissione delle domande di autorizzazione, tolto: di omissione, incompletezza o falsita' delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di aggiunto: e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2tolto: , gli amministratori e i direttori generali delle societa' o dell'ente nonche' i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti aggiunto: del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con tolto: la reclusione da uno a cinque aggiunto: l'arresto da sei mesi a tre anni e con tolto: la multa da lire quattro aggiunto: l'ammenda da lire dieci milioni a lire tolto: venti milioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28 aggiunto: cento milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art29 · fonte del testo

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