Art. 29 — Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali
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In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente all e azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote. L' omissione delle domande di autorizzazione, e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1990 al 1 gennaio 1993. 285 parole tolte, 80 parole aggiunte.
tolto: Ilaggiunto: In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerentetolto: alleaggiunto: all e azioni o quotetolto: acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non puo' essere esercitatotolto: prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' quando questa non sia stata richiesta ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ne' prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanzaaggiunto: , la deliberazione e' impugnabile a normatolto: dell'articoloaggiunto: dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.tolto: La impugnazioneaggiunto: L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italiaaggiunto: entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggettotolto: di cui al comma 6 dell'articolo 27aggiunto: indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono iltolto: quindiciaggiunto: 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entrotolto: sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora cio' non sia avvenutoaggiunto: i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quotetolto: a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito. Nei casi diaggiunto: . L' omissione delle domande di autorizzazione,tolto: di omissione, incompletezza o falsita' delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e diaggiunto: e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2tolto: , gli amministratori e i direttori generali delle societa' o dell'ente nonche' i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono punitiaggiunto: del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, contolto: la reclusione da uno a cinqueaggiunto: l'arresto da sei mesi a tre anni e contolto: la multa da lire quattroaggiunto: l'ammenda da lire dieci milioni a liretolto: venti milioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28aggiunto: cento milioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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