Art. 27 — Partecipazioni al capitale di enti creditizi
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. 535 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa' e anche se la partecipazione e' posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonche' nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una societa' che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle gia' possedute, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso. Quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformita' dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art27 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.