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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Testo in vigore dal 20 agosto 1993 al 25 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;310~art7 · fonte del testo

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