Art. 11 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

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1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta' del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti del predetto istituto possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione ed il regolamento della scuola, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art11 · fonte del testo

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