Art. 12 — Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalita' giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.)) ((I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.)) ((Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.)) ((La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari)).

Testo vigente dal 22 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026. 34 parole tolte, 39 parole aggiunte.

Sono riconosciuti, tolto: secondo la normativa vigente, le lauree aggiunto: alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e tolto: i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta' del Centro studi teologici aggiunto: scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalita' giuridica della Chiesa apostolica in Italia aggiunto: operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria tolto: superiore aggiunto: di secondo grado. I regolamenti vigenti presso tolto: il Centro aggiunto: gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero tolto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli studenti tolto: del Centro aggiunto: degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. La gestione tolto: ed il regolamento del Centro aggiunto: e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art12 · fonte del testo

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