Art. 11 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

1. ((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.)) 2. ((I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.)) 3. ((Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.)). 4. ((La gestione e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.))

Testo vigente dal 22 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026. 33 parole tolte, 41 parole aggiunte.

1. Sono riconosciuti, tolto: secondo la normativa vigente, le lauree aggiunto: alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e tolto: i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta' del Centro Studi Teologici aggiunto: scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia aggiunto: operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria tolto: superiore aggiunto: di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti aggiunto: presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti tolto: del predetto istituto aggiunto: degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.aggiunto: . 4. La gestione tolto: ed il regolamento della scuola aggiunto: e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, tolto: ed aggiunto: e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari