Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita', per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorita' deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare. 5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 6/2021

    Parametro
    20 gennaio 2021

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dell'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il conten…

    Art. 19 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 3 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 347/2006

    Parametro
    27 ottobre 2006

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 293/2005

    Parametro
    19 luglio 2005

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1992 al 1 gennaio 2023. 92 parole tolte, 265 parole aggiunte.

Le regioni aggiunto: e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di … particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Le regioni aggiunto: e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la aggiunto: tutela della biodiversita', per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali tolto: ed ittiche aggiunto: e ittiche e per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla cacciatolto: . Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodiaggiunto: , comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni tolto: possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi' aggiunto: e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorita' deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o aggiunto: dei conduttori dei fondi tolto: sui aggiunto: nei quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di tolto: lincenza aggiunto: licenza per l'esercizio venatoriotolto: , nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di aggiunto: e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo di cui al comma 2 tolto: anche avvalendosi di altre persone, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio. aggiunto: sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare. 5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art19 · fonte del testo

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