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Il versamento del contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 15 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art13 · fonte del testo

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